Matrimonio o unione civile celebrato in altro comune

Ultima modifica 5 settembre 2023

Il matrimonio o l'unione civile in altro Comune

Il codice civile prevede la possibilità di celebrare il matrimonio, o l’unione civile, in un Comune diverso, come indicato dall’articolo 109: “Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare …”.

Gli interessati, pertanto, devono richiedere all’ufficiale di stato civile che ha eseguito le pubblicazioni o ha ricevuto la richiesta di unione civile, che la celebrazione sia fatta in un altro Comune, per motivi di “necessità e convenienza”.

Il problema centrale riguarda i motivi di necessità o convenienza per i quali la celebrazione si desidera sia fatta in altro Comune, e che l’ufficiale di stato civile richiesto deve “esprimere” nella sua richiesta all’altro ufficiale.

Proprio perché l’ufficiale di stato civile deve indicare tali motivi, potrebbe sorgere il dubbio che egli li possa valutare e, quindi, a sua discrezione, ritenendoli non validi, possa rifiutare la richiesta dei nubendi.

Ma le motivazioni addotte dagli interessati non sono soggette all’approvazione dell’ufficiale di stato civile.

Si può affermare che le motivazioni di necessità e di convenienza sono dettate da considerazioni personalissime degli interessati; esse hanno quindi un carattere soggettivo.

Proprio perché tali motivazioni possono nascere da necessità sia economiche (perché nel Comune richiesto della celebrazione questa è gratis, o di costo minore), sia affettive (nel Comune è nato un genitore, o un nonno), o anche solo perché in quel Comune il luogo di celebrazione è più bello, diventa molto complesso opporre rifiuto (ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000) da parte dell’ufficiale di stato civile.

In quale altro comune è possibile richiedere la celebrazione

Il Comune richiesto della celebrazione può essere sia il Comune di residenza dell’altro sposo/unito civilmente (dove non sono state richieste le pubblicazioni), sia un altro qualsiasi Comune, dove non è residente né lo sposo, né la sposa o gli uniti civilmente.

L'interessato alla celebrazione potrebbe essere anche un nostro consolato all’estero (che è ufficio di stato civile italiano). Così come avviene in Italia, la richiesta di celebrazione ai sensi dell’articolo 109 del codice civile può essere richiesta da un nostro consolato ad un Comune italiano, od anche ad un altro consolato italiano, come fosse un qualsiasi Comune italiano.

Una volta celebrato il rito, il relativo atto deve essere trascritto nei registri dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi/uniti civilmente.


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