Matrimonio concordatario
Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico, disciplinato dal codice civile e regolamentato dagli accordi tra Santa Sede e Stato italiano (Concordato Lateranense del 1929).
Tale Accordo riconosce gli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme di diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni di matrimonio.
Come per il matrimonio civile anche per il matrimonio concordatario occorre quindi che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni, da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la Casa comunale.
Una volta eseguite le pubblicaizoni, l'ufficiale di stato civile rialscia un nulla osta al matrimonio.
La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede alcuni adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi), e nella redazione da parte del parroco dell'atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all'ufficiale di stato civile per la trascrizione.
Nell'atto può essere inserita anche la scelta del regime patrimoniale.
L'atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro 5 giorni all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento italiano.
L'ufficiale di stato civile effettua la trascrizione entro 24 ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.
La trascrizione opera retroattivamente: gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della sua celebrazione. Quindi con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
Matrimonio celebrato davanti al ministro di culto non cattolico (matrimonio acattolico o dei culti ammessi)
Alle confessioni religiose diverse da quella cattolica è stata riconosciuta la facoltà di dotarsi di un’organizzazione per il proprio funzionamento mediante l’adozione di statuti, i cui principi e norme non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano.
In seguito possono, su richiesta, ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e, successivamente, giungere ad intesa con lo Stato italiano per la definizione specifica delle funzioni e rapporti.
Si distinguono dunque enti e confessioni prive di personalità giuridica che optano per altre forme costitutive, enti e culti a cui è riconosciuta personalità giuridica, confessioni religiose che possono concludere un’intesa con lo Stato italiano.
I culti ammessi
I culti ammessi, dotati di personalità giuridica, sono soggetti alle disposizioni espresse nella legge 1159/1929 e nel relativo regolamento di attuazione, contenuto nel r.d. 289/1930, sia per il loro esercizio sia per quanto riguarda in modo specifico la celebrazione del matrimonio secondo le precise modalità di cui agli articoli da 25 a 28 del regio decreto.
Attraverso queste disposizioni, risalenti ad epoca antecedente la Costituzione repubblicana, si ammetteva una certa libertà di esercizio dei culti diversi dalla religione cattolica di Stato, e la possibilità per i Ministri di culto di compiere atti produttivi di effetti giuridici per l’ordinamento italiano, a condizione di avere ottenuto dal Ministero dell’Interno decreto di approvazione della loro nomina.
Coloro che intendono contrarre matrimonio religioso secondo un culto acattolico devono fin dal principio rendere nota la loro volontà all’ufficiale dello stato civile e produrre il provvedimento di nomina del Ministro. Non esiste alcuna limitazione territoriale per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni dei Ministri di culto, per cui le funzioni possono essere esercitate su tutto il territorio nazionale. Inoltre, in caso di impedimento, il Ministro può delegare altro celebrante, che lo sostituisca a norma di legge e che abbia ottenuto sempre l’approvazione governativa per l’esercizio delle funzioni.
Effettuate le pubblicazioni, con modalità analoghe a quelle previste per il matrimonio civile, si dovrà procedere in modo diverso a seconda che la celebrazione avvenga nello stesso Comune oppure che la scelta della coppia riguardi un Comune diverso.
Nel primo caso, l’ufficiale di stato civile rilascia un’autorizzazione alla celebrazione dove, oltre a indicare i dati riferiti ai nubendi, specificherà le generalità del Ministro di culto e gli estremi del decreto di nomina indicandone la data.
E’ opportuno ricordare che la lettura degli articoli del codice civile 143, 144 e 147 dovrà essere rivolta agli sposi dal Ministro, il quale dovrà provvedere all’invio dell’atto di matrimonio in originale al Comune luogo di evento, inderogabilmente entro 5 giorni dall’avvenuta celebrazione. L’atto così pervenuto viene trascritto nei registri di stato civile. Non è ammessa la trascrizione tardiva come accade invece per il matrimonio concordatario.
Nell’altra situazione, l’ufficiale di stato civile trasmette una richiesta di celebrazione al Comune designato, specificando che si tratterà di un matrimonio religioso acattolico, precisando le generalità degli sposi, del Ministro di culto e i dati del provvedimento di nomina, in modo che l’autorizzazione per la celebrazione possa essere rilasciata dall’ufficio di stato civile di quel Comune. In questa ipotesi l’atto di matrimonio dovrà essere trasmesso per l’ulteriore trascrizione al Comune o ai Comuni di residenza degli sposi.
Un’ulteriore precisazione riguarda le dichiarazioni ammesse per gli sposi durante il matrimonio. È possibile che la coppia effettui la scelta dei rapporti patrimoniali sia nei confronti del regime di separazione dei beni secondo la legge italiana, sia optando per la scelta di una legge straniera in situazioni di transnazionalità secondo le istruzioni ministeriali riferite all’applicazione dell’art. 30 della legge 218/1995, ora sostituito dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi.
Appare possibile che i Ministri di culto ricevano anche le ulteriori dichiarazioni accessorie quali quelle relative al riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio: questo aspetto viene chiarito
dal Ministero dell’Interno il quale afferma che i Ministri di culto «possono ricevere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’atto di matrimonio».
- Sacra Diocesi Ortodossa di Luni - Esarcato di Italia, già Associazione dei cristiani ortodossi in Italia - Giurisdizioni Tradizionali
- Associazione Filantropica Chiesa del Regno di Dio - Gli Amici dell’Uomo
- Centro Islamico Culturale d’Italia
- Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale di Olivarella di Milazzo
- Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente Berea
- Chiesa Cristiana Millenarista
- Chiesa di Cristo di Milano
- Chiesa ortodossa russa in Roma
- Chiesa Ortodossa Russa in Sanremo
- Comunità Armena dei Fedeli di Rito Armeno Gregoriano
- Comunità Evangelica di Confessione Elvetica
- Comunità Religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste
- Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
- Consulta Evangelica - Unione federale di chiese evangeliche (già Consulta Evangelica)
- Ente Cristiano Evangelico dei Fratelli
- Assemblea Spirituale Nazionale dei Baha’i d’Italia, già Fondazione dell’Assemblea Spirituale Nazionale dei Baha’i d’Italia
- Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione (Già Movimento Evangelico Internazionale Fiumi di Potenza)
- Opera della Chiesa Cristiana dei Fratelli
- Ente della Chiesa della Fratellanza nella Realizzazione del Se’ (S.R.F.)
- Chiesa Cristiana Biblica
- Missioni Cristiane Internazionali Chiesa Avventista del Settimo Giorno - Movimento di Riforma (M.C.I.)
- Prima Chiesa Del Cristo, Scientista, in Firenze
- Congregazioni Cristiane Pentecostali
- Prima Chiesa Del Cristo, Scientista di Aosta
- Esercito della Salvezza in Italia
- Chiesa Cristiana Evangelica di Chieti - PRO.CU.OR.E.
- Amministrazione della Chiesa Ortodossa Russa (Patriarcato Di Mosca) in Italia
I culti regolati da intese
I culti acattolici, cui sia stata riconosciuta personalità giuridica, possono in un secondo tempo, chiedere di siglare apposito accordo con lo Stato italiano, cosicché i rapporti reciproci risultino disciplinati non più dalle disposizioni della legge 1159/1929 e dal relativo regolamento, ma dalle norme contenute nell’intesa raggiunta.
I Ministri di culto designati dalla singola confessione religiosa sono autorizzati nell’ambito della stessa Intesa alla celebrazione dei matrimoni, senza che sia richiesto il provvedimento di autorizzazione a firma del Ministro. Gli effetti civili del matrimonio religioso si produrranno comunque sempre se il rito sia stato preceduto da regolari pubblicazioni a cui abbia fatto seguito il rilascio di nulla osta in duplice originale.
Un originale del nulla osta rimarrà al Ministro di culto e l’altro sarà allegato all’atto di matrimonio che, dopo la celebrazione ed entro i successivi cinque giorni, dovrà essere trasmesso al Comune luogo di celebrazione per essere inserito nel fascicolo degli allegati all’atto trascritto.
Un’ulteriore particolarità riguarda la lettura degli articoli del codice civile riferiti al matrimonio che deve avvenire a cura dell’ufficiale dello stato civile in fase di pubblicazione, ad eccezione dei casi in cui la celebrazione avvenga secondo il rito ebraico o della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, dove la spiegazione dei diritti e doveri dei coniugi è affidata al Ministro di culto.
Nel nulla osta si farà menzione dell’avvenuta lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile. Qualora i nubendi non siano presenti al momento della pubblicazione, e la richiesta sia presentata da un procuratore speciale, l’u.s.c. dovrà dare lettura delle norme citate in un secondo momento ai nubendi che sono tenuti, pertanto, a presentarsi comunque dinanzi all’ufficiale di stato civile.
Si conferma la possibilità anche per il caso delle confessioni religiose regolate da Intese di accogliere le dichiarazioni accessorie previste dalle norme di legge e da inserire nell’atto di matrimonio (scelta del regime patrimoniale e riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio).
Tavola Valdese
Le particolarità di tale rito riguardano il rilascio del nulla osta in duplice originale, senza che sia indicato il nome del celebrante, perché questo potrà essere uno qualsiasi dei Ministri di culto della Chiesa valdese.
La lettura degli articoli del codice civile deve essere effettuata dall’ufficiale di stato civile che riceve la richiesta di pubblicazione e dovrà risultare dal nulla osta.
La celebrazione del matrimonio in un comune diverso da quello delle pubblicazioni avverrà con lo stesso iter previsto per il matrimonio cattolico (delega tra Ministri di culto).
Entro 5 gg. dalla celebrazione il Ministro di culto trasmetterà copia dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri di stato civile.
Unione delle Chiese Avventiste del 7° Giorno
Il matrimonio celebrato secondo il rito previsto dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, non presenta differenze particolari rispetto al matrimonio valdese e, pertanto sono valide le considerazioni prima espresse.
L’unica differenza di rilievo riguarda il Ministro di culto celebrante che deve essere cittadino italiano.
Assemblee di Dio in Italia
La procedura prevista è analoga a quella per l’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, compresa la necessità che il celebrante sia cittadino italiano.
L’unica differenza riguarda la richiesta di pubblicazione, in occasione della quale i nubendi devono indicare anche il nome del Ministro di culto che celebrerà il matrimonio.
Unione delle Comunità Ebraiche
Anche per il matrimonio celebrato secondo il rito ebraico il Ministro di culto dovrà avere la cittadinanza italiana: solamente che sarà lui stesso, e non l’ufficiale di stato civile che riceve la pubblicazione, a leggere agli sposi gli articoli del codice civile.
E’ prevista la possibilità di scelta della separazione dei beni e rendere le dichiarazioni previste dal codice civile per il riconoscimento dei figli naturali.
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
La lettura degli articoli del codice civile avviene al momento della pubblicazione a cura dell’ufficiale dello stato civile, al quale viene richiesta e il Ministro di culto celebrante deve essere cittadino italiano.
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Non presenta differenze rispetto a quanto previsto per il matrimonio di cui al punto precedente.
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Lettura articoli del codice civile è fatta da parte ufficiale dello stato civile.
Il ministor del culto celebrante deve essere in possesso della cittadinanza italiana, e aql momento della celebrazione possono essere ricevute dichiarazioni relative al regime patrimoniale e riconoscimento di figli.
Chiesa Apostolica in Italia
Si applicano le disposizioni descritte al punto precedente
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
Gli articoli del codice civile sono letti dal celebrante, che può anche ricevere le dichiarazioni relative al regime patrimoniale e di riconoscimento dei figli.
Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha
Gli articoli del c.c. vengono letti dall’Ufficiale dello Stato Civile
Chiesa Anglicana "Chiese d'Inghilterra"
Devono essere preventivamente eseguite le pubblicazioni e la celebrazione deve essere effettuata da un ministro di culto in possesso della cittadinanza italiana e residente o domiciliato in Italia. I ministri di culto dovranno essere compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'Interno e dovranno dimostrare la propria qualifica mediante esibizione di una apposita certificazione rilasciate dal rappresentante legale dell'Assiciazione "Chiesa d'Inghilterra".
Gli articoli 143, 144 147 del codice civile dovranno essere leggi dal ministro di culto celebrante, e nell'atto di matrimonio è consentito ai coniugi di rendere dichiarazioni quali il riconoscimento dei figli e la scelta del regime patrimoniale.
Unione buddista Italiana
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)
Testimoni di Geova
Tra lo Stato Italiano e i Testimoni di Geova non esite un'intesa, ma si tratta di un culto ammesso ai sensi della L. n. 1159/1929 e dal relativo decreto di attuazione r.d. n. 289/1939, essendo quindi possibile, come visto precedentemente, la trascrizione dei matrimoni celebrati con il relativo rito.