Iscrizioni anagrafiche d'ufficio

Ultima modifica 4 agosto 2023

Nel caso in cui l'Ufficiale d'Anagrafe venga a conoscenza di situazioni che comportino la variazione della situazione anagrafica, per le quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve attivarsi al fine di accertare tali situazioni e, qualora fossero confermate, provvedere d'ufficio.

Una volta pervenuta la “segnalazione particolare” prevista dall’art. 16 del Regolamento anagrafico, da cui prende le mosse il procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio, l'Ufficiale d'Anagrafe effettua una prima verifica, anche tramite un accertamento effettuato dalla Polizia Locale, presso l'indirizzo segnalato, e qualora tali verifiche diano un esito positivo, deve comunicare l’avvio del procedimento (artt. 7 e ss. L. n. 241/1990) di iscrizione anagrafica d’ufficio, con contestuale invito a rendere spontaneamente la “dichiarazione di residenza” entro un termine prestabilito (di norma 10 giorni).

Laddove l’invito a rendere spontaneamente la “dichiarazione di residenza” rimanga disatteso, l'Ufficiale di Anagrafe può procedre con l'isicrizione anagrafica d'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.223/1989, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto ad iscrivere d’ufficio nell’anagrafe la persona, entro i due giorni lavorativi successivi alla positiva conclusione degli accertamenti disposti d’ufficio.

All’interessato andrà naturalmente resa apposita comunicazione di avvenuta conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio (art. 2, comma 1°, L. 241/1990).

Per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio, nel silenzio del legislatore, stante le rilevate differenze rispetto al procedimento su istanza di parte, non si ritiene giustificata l’applicazione in via analogica (art. 12 Disposizioni sulla legge in generale) del termine di 45 giorni previsto per il procedimento su istanza di parte. Pertanto si applicherà il termine “generale” di 30 giorni, previsto dall’art. 2, comma 2°, L. 7 agosto 1990, n. 241 che meglio tutela, fra l’altro, i cittadini coinvolti nel procedimento.

A chi si rivolge

Alle persone per le quali sia stato riscontrato che abbiano modificato la propria posizione anagrafica, e non abbiano prestato le necessarie dichiarazioni all'ufficio anagrafe

Chi può presentare

Procedimento d'ufficio

Casi particolari

Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica

L'art. 8 del d.P.R. n.223/1989, prevede che per alcune categorie di persone non sia necessaria l'iscrizione anagrafica:

  • dipendenti pubblici e militari distaccati per la frequentazione di corsi professionali;
  • ricoverati in luoghi di cura di qualsiasi natura allontanatasi dal comune di iscrizione da meno di 2 anni;
  • i detenuti in attesa di giudizio.

Il motivo di tale disposizione deriva nella circostanza che i soggetti descritti si vengono a trovare in un determianto territorio per motivazioni contingenti e sicuramente temporanee, e pertanto il legislatore ha ritenuto che permanga presuntivamente un collegamento logico-funzionale con il comune di iscrizione anagrafica.

Tale presunzione viene meno qundo sia l'interessato che manifesta, prima della scadenza dei termini previsti, l'intenzione di iscriversi nell'anagrafe del Comune nel quale si trova di fatto e, nel contempo, dimostra , con fatti concreti, che la dimora si protrarrrà oltre i termini previsti.

Tra i "luoghi di cura" non sono da intendersi:

  • casa di riposo: a carattere assistenziale rivolta a persone anziane;
  • casa protetta a carattere socio- assistenziale e socio-sanitario di base rivolta a persone anziane o con disabilità;
  • residenza sanitaria assistenziale: a carattere socio-sanitario rivolta a persone anziane o con disabilità;
  • centri socio riabilitativi residenziali: a carattere socio-sanitario rivolti a persone con disabilità.
  • comunità di pronta accoglienza: a carattere prevalentemente socio-assistenziale econ permanenza temporanea rivolta a minori;
  • comunità educativa: a carattere socio-assistenziale rivolta a minori adolescenti e preadolescenti;
  • comunità di tipo familiare: a carattere socio-assistenziale rivolta a minori, con la presenza di due o più adulti per garantire un ambiente familiare sostitutivo;
  • residenze socio sanitarie per persone con disturbi mentali (d.P.R. 14/01/1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” – d.P.R. 10/11/1999 Progetto Obiettivo Nazionale “Tutela della salute mentale 1998-2000” - dPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” - Accordo Conferenza Stato-Regioni 11.10.2001 “Il sistema informativo nazionale per la salute mentale”)
 

Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy