I cittadini stranieri per poter contrarre matrimonio o unione civile in Italia, oltre al rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, devono presentare un'apposita documentazione.
- Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
- Se gli interessati sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziche’ richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita’, adozione o affiliazione, ne’ altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari (nulla osta al matrimonio o documentazione sostitutiva del nulla osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati).
- Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.
Il Nulla Osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio o unione civile, regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il Nulla Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio o unione civile secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:
- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- paternità e maternità (qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato: nel Paese di nascita, con certificato del proprio Consolato in Italia, su modello internazionale plurilingue);
- cittadinanza;
- residenza (se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero);
- stato libero;
- l'assenza di impedimenti al matrimonio o l'unione civile, secondo le leggi dello stato di appartenenza.
Può essere rilasciato:
- dall’Autorità Consolare in Italia;
- dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette.
- in base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda i punti successivi).
NOTA BENE
- Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera nè da autocertificazione.
- Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
- I documenti in lingua straniera devono essere legalizzati e tradotti, in base alle norme e agli accordi internazionali in materia.
- nel caso in cui il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell'Anagrafe italiana, una a sua scelta purchè documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanzae possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e pertanto non vi è necessità del nulla osta.
Il certificato di capacità matrimoniale
Vi sono convenzioni internazionali che, invece del nulla osta, prevedono altro tipo di documentazione (quali il "certificato di capacità matrimoniale" previsto dalla convenzione di Monaco del 5/09/1980). Pertanto si consiglia di rivolgersi ad un ufficio di stato civile o alla rappresentanza diplomatica del proprio Paese, per avere indicazioni precise rispetto alla documentazione necessaria per contrarre matrimonio o unione civile in Italia.
A differenza del certificato di nulla osta, nel certificato di capacità matrimoniale sono sempre inseriti anche i dati relativi al futuro coniuge del richiedente. Poichè non sono previste le indicazioni di paternità e maternità, è necessaria la consegna anche dell'estratto di nascita, se possibile su modello plurilingue, che non richiede ulteriori formalità nè traduzione.
Lo stesso certificato di capacità matrimoniale non necessita di legalizzazione o apostille nè di traduzione ed ha una validità definita pari a sei mesi.
È opportuno precisare che, qualora si tratti di cittadini della medesima nazionalità, sarà sufficiente un unico certificato il cui rilascio presuppone che si sia accertata l’assenza di ostacoli al matrimonio sia nei confronti dell’uno che dell’altro soggetto menzionati.
Ciascuno Stato, inoltre, al momento della ratifica della Convenzione ha indicato l’autorità preposta al rilascio del documento: potrà trattarsi del consolato straniero in Italia o di funzionario straniero nello Stato estero.
Regolamento (UE) 2016/1191
Con il Regolamento (UE) 2016/1191, che trova applicazione dal 16 febbraio 2019 in tutti i Paesi membri dell’Unione, sono state introdotte regole di semplificazione per la presentazione di determinati documenti pubblici tra cui l’esenzione dalla legalizzazione e da altre formalità (apostille) che non sono più richieste.
Tra i documenti a cui può essere applicato il Regolmaento vi sono anche i certificati di nulla osta, rilasciati sia dalle autorità straniere all’estero sia dalle rappresentanze consolari straniere in Italia, che potranno essere accettati tra gli Stati cui si applica il Regolamento, senza che siano più richieste le formalità in questione.
Per l’aspetto che si riferisce alla traduzione dei documenti, viene introdotta la possibilità di utilizzare, esclusivamente come allegati agli atti originali o alle copie dichiarate conformi, moduli standard che dovranno peraltro contenere la traduzione di tutti i dati presenti nel documento cui sono collegati.