Nel caso in cui l'Ufficiale d'Anagrafe venga a conoscenza di situazioni che comportino la variazione della situazione anagrafica, per le quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve attivarsi al fine di accertare tali situazioni e, qualora fossero confermate, provvedere d'ufficio.
Una volta pervenuta la “segnalazione particolare” prevista dall’art. 16 del Regolamento anagrafico, da cui prende le mosse il procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio, l'Ufficiale d'Anagrafe effettua una prima verifica, anche tramite un accertamento effettuato dalla Polizia Locale, presso l'indirizzo segnalato, e qualora tali verifiche diano un esito positivo, deve comunicare l’avvio del procedimento (artt. 7 e ss. L. n. 241/1990) di iscrizione anagrafica d’ufficio, con contestuale invito a rendere spontaneamente la “dichiarazione di residenza” entro un termine prestabilito (di norma 10 giorni).
Laddove l’invito a rendere spontaneamente la “dichiarazione di residenza” rimanga disatteso, l'Ufficiale di Anagrafe può procedre con l'isicrizione anagrafica d'Ufficio.
Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.223/1989, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto ad iscrivere d’ufficio nell’anagrafe la persona, entro i due giorni lavorativi successivi alla positiva conclusione degli accertamenti disposti d’ufficio.
All’interessato andrà naturalmente resa apposita comunicazione di avvenuta conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio (art. 2, comma 1°, L. 241/1990).
Per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio, nel silenzio del legislatore, stante le rilevate differenze rispetto al procedimento su istanza di parte, non si ritiene giustificata l’applicazione in via analogica (art. 12 Disposizioni sulla legge in generale) del termine di 45 giorni previsto per il procedimento su istanza di parte. Pertanto si applicherà il termine “generale” di 30 giorni, previsto dall’art. 2, comma 2°, L. 7 agosto 1990, n. 241 che meglio tutela, fra l’altro, i cittadini coinvolti nel procedimento.