Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Il nome del minore
Se l’atto di nascita dice «È nato un bambino al quale il dichiarante dai nomi Rossi Alberto Giovanni», il nome del bambino sarà solo Alberto. In questo caso, infatti, Giovanni è soltanto il secondo nome (quello cioè non “ufficiale”) che non deve comparire per esempio sui documenti di identità, oppure sul diploma di licenza media inferiore o ancora nel codice fiscale del bambino. Il bambino si firmerà quindi solo Rossi Alberto.
Se invece l’atto di nascita recita «È nato un bambino al quale dichiarante dà il nome Rossi Alberto Giovanni» in questo caso il nome completo del bambino è Alberto Giovanni ed è così che questi dovrà sempre firmarsi. Giovanni sarà parte integrante del suo primo e unico nome e dovrà comparire su tutti documenti che riguardano il nato in questione.
L’uso del singolare il nome o del plurale della parola «nome/i» può quindi avere conseguenze importanti.
Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene "Andrea" per una femmina, ma non "Maria" per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale "Franco Maria".
Il nome deve essere composta da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e prorpio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio".
Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.
Non può essere assegnato un cognome come nome.
Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.
Il cognome del minore
L’utilizzo del cognome paterno
Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.
Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.
Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
L’utilizzo del cognome materno
Prima della sentenza della Corte Costituzionale di seguito citata, si poteva dare il cognome materno in modo esclusivo ai figli nati fuori del matrimonio, mentre per quelli nati in costanza di matrimonio, c’è la presunzione di paternità del marito della madre.
Il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se la madre riconosce il figlio come suo prima del padre, gli potrà attribuire il cognome.
La sentenza della Corte Costituzionale in materia di cognome
Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell’attribuzione del cognome alla nascita, mettendo la parola fine ad un uso che affonda le proprie origini in tempi remoti e che era tanto radicato al punto da non rendere necessaria una norma espressa che lo disciplinasse.
La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.
Con l’ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.
La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:
- doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
- solo cognome paterno;
- solo cognome materno.
Relativamente all’accordo che deve sottostare alla scelta dei genitori, torna utile richiamare quanto previsto nella circolare del Ministero dell’interno n. 7 del 14/06/2017, nella parte in cui si precisa che “in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento. Ed, infatti, nell’ordinamento dello stato civile, le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore (...). Del resto, la stessa disciplina dell’attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo - fa perno sull’accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all’ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori. L’attribuzione del nome - cui ora è possibile ricondurre anche l’attribuzione del cognome - è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori. E già dal 1975 la riforma del diritto di famiglia ha superato il principio per cui tale potere spetti al padre quale capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari. D’altra parte, va pure rimarcato che si collocano su un piano ben diverso quelle disposizioni che, invece, prescrivono che l’accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi davanti all’ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come in materia di separazione e divorzio (art. 12, d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 164/2014)”.
L’accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita.
I precedenti
Nel 2016 era stata la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016 (poi ripresa nell'ordinanza n.18/2021) concernente “Stato civile - Cognome dei figli - Attribuzione automatica del cognome paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori (nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno)”.
la Corte aveva ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare”, oltre a costituire violazione di trattati internazionali, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo.
L’Alta corte aveva inoltre evidenziato che “tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.”
In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell’ambito della tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
In particolare, nella sentenza Cusan e Fazzo contro Italia del 7 gennaio 2014, la Corte di Strasburgo ha affermato che l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.
Cognome e nome dei cittadini stranieri
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.
Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.
Codice fiscale
L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate.
La cittadinanza del neonato
E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.
In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.
Rilascio certificati
I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile.