L'attestazione di iscrizione anagrafica
L'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione, comunemente denominata "attestazione di regolare soggiorno", di norma viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, semprechè sussisatno i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione al momento della richiesta.
Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Esso non può nemmeno avere il valore di un certificato anagrafico di residenza, che ha tutt'altro significato e valore.
Per quanto riguarda il valore dell'attestazione di iscrizione anagrafica, così come per l'attestazione permanente, l'art.25 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vi si afferma che il possesso di tali attestati "non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova".
Tale disposizione limita l'importanza dgli attestati, soprattutto di quello relativo al possesso dei requisiti necessari ai fini del dirittto all'iscrizione anagrafica, poichè è ammessa la possibilità per il cittadino comunitario di dimostrare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, di essere beneficiario di diritti previsti dal nostro ordinamento per i cittadini comunitari in regola con le norme per l'ingresso e il soggiorno in Italia.
L'attestazione di soggiorno permanente
Il diritto di soggiorno permanete si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:
- cinque anni di soggiorno legale;
- soggiorno legale in via continuativa;
- familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sè e per il richiedente, anch'esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
- figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.
Il diritto all'attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal perio do di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.
La legalità del soggiorno
Il concetto di "soggiorno legale" non può essere ocnfuso con il concetto di "residenza legale".
Per "residenza" si deve fare riferimento alla "residenza anagrafica" e cioè all'iscrizione in ANPR; per "soggiorno" si intende la presenza sul territorio italiano, anche in mancanzadi una corrispondente iscrizione anagrafica.
La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (d.Lgs. n.30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare essessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.
L'iscrizione anagrafica dell'interessato può essere un elemento utile per dimostrare, fino a prova contraria, che lo stesso abbia soggiornato nel territorio italiano per il periodo corrispondente all'iscrizione anagrafica stessa; ma non sempre l'iscrizione anagrafica corrisponde al "soggiorno".
Il diritto di soggiorno permanente si matura, come abbiamo visto, a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni, e in tale periodo deve essere computato anche il soggiorno precedente all'entrata in vigore del d.Lgs. n.30/2007.
La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che:
Pertanto, accertato che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente per 5 anni, affinchè il suo soggiorno possa essere considerato continuativo, occorrerà che:
- non si sia allontanato dall'Italia per periodi temporanei che non superino complessivamente i 6 mesi all'anno;
- il suo allontanamento sia motivato dall'assolvimento degli obblighi militari;
- il suo allontanamento abbia avuto una durata massima di 12 mesi consecuitvi, dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
- non si sia allontanato, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a due anni consecutivi;
- non sia stato emanato un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.
Il diritto di soggiorno permanente una volta acquisito si può anche perdere a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi (art.14, c.4, d.Lgs. n.30/2007).