I certificati storici fanno riferimento ad un periodo precedente alla data della richiesta e possono riguardare solamente persone che sono o sono state iscritte nell'anagrafe della popolazione residente.
La certificaizone storica ha, pertanto, la funzione di rendere conoscibili determinate informazioni anagrafiche corrispondenti ad un determinato periodo storico.
Le certificazioni storiche non hanno un contenuto specifico, in quanto possono riguardare ogni informaizone anagrafica registrata nelle schede individuali, nelle schede di famiglia e nelle schede di convivenza, fatta eccezione per quelle informazioni che rientrano nei divieti di certificazione.
I principali certificati storici sono:
- stato di famiglia storico che contiene i dati della composizione della famiglia sin dalla data della sua costituzione;
- certificato di residenza storico che contiene i dati relativi a tutte le variazioni di residenza del soggetto interessato.
Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183 nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli esercenti di pubblici servizi i certificati sono sostituiti da autocertificazione. Tale opportunità è estesa anche ai privati.
ll d.P.R. 1409/1963 (Legge archivistica) prevede un regime di consultabilità generale per i documenti anteriori all’ultimo settantennio.
La soprintendenza archivistica dell’Emilia Romagna ha posto un quesito all’Ispettorato Centrale Servizi Archivistici del Ministero dell’Interno, il quale, in data 30/10/1996, ha risposto che la consultabilità degli atti di stato civile e anagrafe trova una specifica regolamentazione nell’ordinamento di stato civile e nel Regolamento anagrafico.
Ne consegue che tali atti sono soggetti ad una secretazione “perenne”.
La motivazione della richiesta
Mentre la certificazione anagrafica corrente è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, escludendo qualunque valutazione in merito da parte dell'ufficiale di anagrafe, la certificazione storica presuppone una richiesta motivata.
Il diverso trattamento riservato dalla norma rispetto alla certificazione anagrafica corrente deve essere ricercato proprio nella funzione pubblicitaria dell'anagrafe, per cui la conoscibilità di informazioni storiche relativamente ad una determinata persona non è direttamente funzionale alla tutela di soggetti terzi che potenzialmente possono relazionarsi con la medesima. L'esigenza in questione è già soddisfatta mediante la conoscibilità delle informazioni anagrafiche attuali relativa alla persona.
Ecco percè per accedere ad un certificato concernente situazioni storiche il regolamento anagrafico prevede che al momento della richiesta venga indicata una motivazione puntuale.
L'accoglimento della richiesta è subordinato ad una preventiva valutazione operata dall'ufficiale di anagrafe che, nel rispetto della riservatezza dei dati, è tenuto a valutare la motivazione addotta dal richiedente e la sua necessità di acquisire informazioni anagrafiche per la tutela di un suo interesse giuridicamente tutelato.
Tale interesse è definito dall'art.22, c.1, lett. b), della L. n.241/1990: "Art.22. Definizioni e principi in materia di accesso.
Ai fini del presente capo si intende:
b) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
".
L'interesse della persona che richiede la certificazione storica non deve consistere necessariamente in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo; deve però essere un interesse "giuridicamente tutelato", ovvero non deve trattarsi di un generico ed indistinto interesse, e deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e l'informazione storica che si intende acquisire.
Secondo un costante e indiscusso orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la nozione di diritto di accesso deve essere intesa "alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ... in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.1978/2016, sez. VI, sentenza 2269/2017, e sez. IV, sentenza n.4209/2014).