Autentica di firma di chi non sa o non può firmare. Autentica di firma a domicilio

Ultima modifica 4 settembre 2023

Chi non sa o non può firmare

Il cittadino che non sa firmare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (è, per esempio, il caso dell'analfabeta) o non può fisicamente firmare queste dichiarazioni (perché, per esempio, ha le mani paralizzate), può rendere queste dichiarazioni davanti ad un pubblico ufficiale che si accerta dell'identità del dichiarante ed attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall'interessato, in presenza di un impedimento a firmare

Chi è impossibilitato temporaneamente alla firma per ragioni di salute

Per il cittadino che si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute (è il caso, ad esempio, di persona vittima di incidente stradale), le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, ad un pubblico ufficiale, il quale si accerta dell'identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma.

All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato

Impossibilità per motivi di salute a recarsi presso gli uffici comunali

Per chi non potesse recarsi presso i nostri uffici per motivi di salute, è possibile autenticare la sottoscrizione presso il proprio domilicio in Gossolengo comunicando la situazione all'Ufficio Anagrafe e portando in visione il documento su cui deve essere raccolta la dichiarazione.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante e della sua capacità d'intendere e di volere.

Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. 

A chi si rivolge

Chi può richiederla

  • Chiunque non sappia firmare;
  • chiunque abbia un impedimento di salute temporaneo per cui non possa effettuare la sottoscrizione;
  • chiunque, per comprovati motivi, non possa recarsi presso l'ufficio anagrafe per sottoscrive o effettuare la dichiarazione.
Chi può presentare

I diretti interessati.

Le persone che non possono recarsi presso i nostri uffici possono farsi rappresentare da un parente o componente della famiglia, senza necessità di delega scritta.

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe

Costi e vincoli

Costi

L'autentica è soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00), a meno che non sia prevista dalla norma un'esenzione, che deve essere dichiarata dal richiedente.

Casi particolari

Le procedure relative a persone che non possono sottoscrivere la dichiarazione, non sono consentite in materia di dichiarazioni fiscali (art.4 d.P.R. 445/2000).

Autentica della sottoscrizione di persone impossibilitate, per il mandato nei confronti dei patronati

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono definiti dalla legge 152/2001 persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità: il decreto ministeriale 193/2008 — che disegna il regolamento per il finanziamento dei suddetti istituti — all’art. 3 prevede che sono riconosciuti gli interventi prestati a seguito del rilascio di un esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente.

Considerate le finalità e gli ambiti di intervento dei patronati non è infrequente che il mandante sia impossibilitato (per motivi di salute, di età o altro) a sottoscrivere il mandato e si chieda di poterlo conferire ricorrendo alla fattispecie delineata dall’art. 4 del d.P.R. n.445/2000.

Tuttavia, il «mandato» è un atto negoziale, poichè consiste nel contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante): occorre, dunque, analizzare il ‘raggio di azione’ della invocata normativa in materia di semplificazione, per capire se si possa o meno procedere in tal senso.
Ora, se pure è vero che il D.P.R. 445/2000 trova applicazione anche nel caso di «produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati» (art. 2), non si deve dimenticare che il legislatore ha definito in maniera rigorosa i confini di applicazione della norma.
Ovvero: l’art. 21 comma 2 limita il potere di autentica del funzionario comunale ai soli casi di istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata a soggetti diversi da Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi, o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
Se è molto chiaro cosa siano le istanze, non sembra ancora esserlo altrettanto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la cui definizione si rinviene nell’art. 1 del T.U.: "documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi", resa nelle forme previste.

Sono evidentemente esclusi da questo raggio di azione gli atti negoziali, non essendo essi richiamati espressamente nè in questa, nè in altre norme del testo unico.

Pertanto, il funzionario incaricato dal sindaco non può autenticare una firma in calce ad un atto negoziale, quale un contratto di mandato come quello di conferimento dell’incarico al patronato.

Allo stesso modo e per le medesime ragioni, non può trovare applicazione la procedura dell’art. 4 che non è altro che una forma ‘alternativa’ di autentica della sottoscrizione.
Peraltro, l’art. 4 parla solo di dichiarazioni, nè si menzionano atti diversi.

Al contrario, il «mandato» non è una dichiarazione, ma un contratto, ovvero un atto negoziale: il cittadino, infatti, non deve dichiarare di avere conferito (in passato e con atto separato e verificabile) un mandato (la quale dichiarazione sarebbe ricevibile e autenticabile anche nelle forme dell’art. 4) ma — di fatto — deve conferirlo: deve concludere, quindi, un atto negoziale e, non potendo farlo sottoscrivendo di suo pugno, dovrà rivolgersi ad un notaio.


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