L’adozione di maggiorenni è uno strumento che mira essenzialmente, a differenza dell’adozione di minori di età, a tutelare primariamente l’interesse dell’adottante senza figli che desideri trasmettere a qualcuno il proprio patrimonio ed il nome della famiglia. In altri casi può essere un mezzo per fornire un’assistenza duratura ad un soggetto bisognoso, come ad esempio ad una persona handicappata. La persona maggiorenne con l’adozione acquista la qualifica di figlio adottivo.
Quali sono i presupposti dell’adozione di maggiorenni
I presupposti dell’adozione di maggiorenni sono:
- l’adottante deve avere compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età di colui che intenda adottare;
- l’adottante può essere una persona singola o coniugata (se coniugata, l’altro coniuge non ha l’obbligo di adottare a sua volta);
- è necessario il consenso dell’adottante e dell’adottando, dato da loro personalmente;
- è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e dell’adottando non legalmente separati, ed altresì dei figli maggiorenni dell’adottante, dato anche non personalmente, ma tramite una persona munita di procura speciale, e cioè ufficialmente autorizzata.
Deroghe relative ai presupposti dell’adozione di maggiorenni
- Età: quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di 30 anni, ferma restando la differenza di età dei 18 anni;
- Assenso: il tribunale può pronunciare l’adozione anche se considera ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dell’assenso da parte dei suoi genitori, dei discendenti dell’adottante, del coniuge dell’adottante o dell’adottato se separati di fatto.
Come si svolge il procedimento di adozione
- La domanda di adozione si propone al presidente del tribunale del luogo dove l’adottante ha la residenza;
- devono essere prestati i consensi dell’adottante e dell’adottando e gli assensi dei soggetti interessati richiesti dalla legge;
- il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
- se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- se l’adozione conviene all’adottando;
- il tribunale, sentito il pubblico ministero, emette una sentenza con cui decide di far luogo o non far luogo all’adozione (la sentenza può essere impugnata davanti alla corte di appello dall’adottante, dal pubblico ministero e dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione);
- il provvedimento di adozione viene trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Quali sono gli effetti dell’adozione e da quando si producono
L’adottato:
- assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio;
- conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine;
- non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante;
- acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante.
L’adottante:
- non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato;
- non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.
Gli effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione.