Il riconoscimento è stato recentemente riformato con l'introduzione della Legge n. 219 del 10.12.2012 che ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli. A seguito del d.Lgs. n. 154/2013, attuativo della legge 219, tale equiparazione è diventata pressoché totale: non vi sono più figli naturali e figli legittimi ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio.
Il riconoscimento è un atto mediante il quale uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione (di per sé insufficiente per creare un rapporto giuridico) in uno stato di filiazione (figlio riconosciuto) che è rilevante per il diritto.
Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e i diritti che ha nei confronti dei figli concepiti durante il matrimonio.
Se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre o quello stabilito congiuntamente da entrambi i genitori, altrimenti del genitore che lo ha riconosciuto per primo.
Se il padre lo ha riconosciuto dopo la madre, il figlio può scegliere di assumere il cognome paterno aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre: se il figlio è minore questa decisione viene presa dal giudice (previo ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni oppure anche di età inferiore se capace di discernimento).
Se il figlio non viene riconosciuto il nome e il cognome gli vengono attribuiti dall’ufficiale dello stato civile e, nel caso in cui sia riconosciuto solo in età adulta, ha il diritto di mantenere il nome che gli era stato attribuito.
Responsabilità genitoriale
Tra gli effetti del riconoscimento vi è l’assunzione della responsabilità genitoriale.
Se il riconoscimento è stato fatto da tutti e due i genitori, l’esercizio spetta ad entrambi e, se sono conviventi, si applicano le norme generali sulla responsabilità dei genitori.
Se i genitori non convivono, l’esercizio spetta al genitore con il quale il figlio convive o, se non convive con nessuno, al primo che ha fatto il riconoscimento.
Il giudice, valutato l’interesse del figlio, può escludere entrambi i genitori dall’esercizio della responsabilità e nominare un tutore.
Il genitore che non esercita la responsabilità ha il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione, sul’educazione e sulle condizioni di vita del minore.
Inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia del genitore
Con la legge n. 219/2012 il riconoscimento produce effetti non solo verso i genitori ma, altresì, verso i parenti: l’innovazione non è di poco conto se si pensa che la prole venuta alla luce da genitori non coniugati può vantare legami giuridici con il genitore che ne abbia effettuato il riconoscimento. In quest’ottica, il d.Lgs. 154/2013 ha interamente riformato l’art. 317 bis del codice civile che ora legittima anche gli ascendenti a ricorrere al Tribunale dei Minorenni, nel caso in cui sia impedito il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
La normativa previgente prevedeva che il figlio naturale rimanesse fuori dalla famiglia del genitore che lo aveva riconosciuto (non diventava parente o affine dei parenti del genitore).
Quando il riconoscimento di un figlio naturale minorenne viene effettuato da una persona sposata, il giudice può decidere se affidare il minore al genitore adottando ogni misura volta a tutelare l’interesse del figlio.
Il figlio naturale non può, però, essere inserito nella casa coniugale se non vi è il consenso del coniuge (e dei figli nati nel matrimonio del genitore che ha compiuto il riconoscimento e che abbiano più di sedici anni) e dell’altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In quest’ultimo caso è sempre necessaria l’autorizzazione del giudice che stabilisce le condizioni a cui devono attenersi i genitori.
Se una persona si sposa dopo che aveva già riconosciuto il figlio naturale, questi può essere inserito nella casa coniugale se già conviveva con il genitore o se l’altro coniuge ne conosceva l’esistenza e dà il consenso (è comunque necessario il consenso dell’altro genitore naturale).