Certificazione di iscrizione alle liste elettorali

Ultima modifica 9 agosto 2023

A cosa serve

E' necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione.

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle canditature alle elezioni.

Può inoltre essere richiesto per accedere ad alcune professioni.

Come si ottiene

Il richiedente deve presentarsi presso l'ufficio elettorale e il rilascio e' immediato e gratuito.

I promotori di raccolta di sottoscrizioni, a sostegno delle proposte di referendum,di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni possono richiedere i certificati di iscrizione elettorale dei sottoscrittori.

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non e' mai sostituibile con l'autocertificazione.

certificati elettorali in formato CARTACEO sono rilasciati: su richiesta dell'interessato, a persona munita di delega scritta dell'interessato, o su richiesta scritta per conto di un partito, movimento politico, comitato, ecc., accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.

Le certificazioni elettorali potranno essere richieste anche DIGITALMENTE tramite PEC (o altro servizio di recapito certificato qualificato) dai vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o loro delegati; promotore del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o suo delegato).

La norma prevede che ciò avvenga “mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente”, cioè del soggetto che effettivamente richiede per conto del titolare partito o soggetto promotore.

L’istanza potrà anche essere la scansione di un documento con firma autografa o un documento firmato digitalmente (in linea con quanto previsto dall’art. 65 del CAD), ma la copia di un documento d'identità personale sarà sempre necessaria.

È poi previsto che l’eventuale delega al richiedente (del titolare/rappresentante del partito o di un soggetto promotore del referendum o legge di iniziativa popolare) sia invece sempre firmata digitalmente.

In caso di richiesta via PEC, è previsto obbligatoriamente il rilascio stesso mezzo (il certificato sarà firmato esclusivamente in modalità digitaleentro 24 ore per i sottoscrittori di lista e i candidati, e 48 ore per le proposte di referendum e le leggi di iniziativa popolare.
I soggetti richiedenti, se necessario, potranno estrarne copia analogica attestandone loro stessi la conformità all’originale digitale: in tal caso la dichiarazione di conformità sarà autenticabile dagli stessi soggetti autenticatori previsti dall’art. 14 della L. 53/1990.


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