L'art. 37 del Regolamento anagrafico prescrive il divieto alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici.
L'art.. 33 del Regolamento anagrafico prescrive che l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia, inoltre possono essere rilasciati certificati o attestazioni relative a: stato libero, esistenza in vita, iscrizione nelle liste elettorali, cittadinanza.
Misure di semplificazione per il rilascio ed uso dei certificati
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2012 (che ha modificato l'art.40 del d.p.R. n.445/2000), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA’ SONO SEMPRE SOSTITUIBILI CON l’AUTOCERTIFICAZIONE e le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi SONO TENUTI AD ACQUISIRE D’UFFICIO le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati. Gli uffici comunali continueranno a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati (come anche specificato da un’apposita dicitura che verrà riportata sul certificato stesso), applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.
E' ammesso il rilascio di certificati a soggetti privati rivolti alla Pubblica Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:
- Certificati diretti in Paesi esteri;
- Certificati diretti ad uffici giudiziari nell'ambito della loro attività giurisdizionale;
- Certificato da produrre alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
L’esenzione dall’imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa preveda l’esenzione dall’imposta stessa.
Altri certificati rilasciati dall'ufficio anagrafe
L'art.33 del d.P.R. n.223/1989, prevede che l'ufficiale di anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, oltre che ai certificati di anagrafe e stto di famiglia, anche ogni altra informazione contenuta nell'ANPR.
Pertanto l'ufficio anagrafe, rilascia i seguenti certificati ANPR:
- certificato anagrafico di nascita
- certificato anagrafico di morte
- certificato anagrafico di matrimonio
- certificato di cancellazione anagrafica
- certificato di cittadinanza
- certificato storico di cittadinanza (limitatamente al periodo di iscrizione in ANPR)
- certificato di esistenza in vita
- certificato di residenza
- certificato di residenza AIRE
- certificato di stato civile
- certificato di stato di famiglia
- certificato di stato di famiglia e di stato civile
- certificato di residenza in convivenza
- certificato di stato di famiglia AIRE
- certificato di stato di famgilia con rapporti di parentela
- certificato di stato libero
- certificato anagrafico di unione civile
- certificato di contratto di convivenza
- certificato storico di residenza alla data (limitatamente al periodo di iscrizione in ANPR)
Certificati cumulativi
L'art.40 del d.P.R. n.445/2000 prevede che in riferimento al medesimo procedimento, fosse necessario rilasciare più certificati, sia possibile rilasciare la cosiddetta certificazione cumulativa.
Contenuto dei certificati
L'art.35 del d.P.R. n.223/1989 è stato modificato nel 2015 (art. d.P.R. n.126/2015), e la nuova formulazione stabilisce quale debba essere il contenuto dei certificati: "I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalita' delle persone cui la certificazione si riferisce e la firma dell'ufficiale di anagrafe".
Di conseguenza il timbro del Comune che precedentemente era previsto su tali certificati, non è più obbligatorio.
Dati non certificabili
Non costituiscono materia di certificazione (art.35 del d.P.R. n.223/1989) le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti:
- la professione, arte o mestiere,
- la condizione non professionale,
- il titolo di studio,
- il domicilio digitale,
- la condizione di senza fissa dimora
- il titolo di soggiorno.
L'indicazione della paternità e maternità nelle certificazioni, è possibile solo se richiesti dal diretto interessato, ed in quanto necessario all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione (L. n.1064/1955 - Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti).
Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione relativa all’adozione. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. (Legge 184/1983 art. 28, commi 2 e 3 - Diritto del minore ad una famiglia)
Esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione e semplificazione di altre formalità, nell'ambito dell'Unione Europea
Il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, che entra in vigore il 16 febbraio 2019, promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea. Il predetto regolamento prevede, in relazione ad alcuni i documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato UE che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato UE, un sistema di esenzione dalla legalizzazione e di semplificazione di altre formalità. Istituisce inoltre moduli standard multilingue per superare le barriere linguistiche e agevolare la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri concernenti la nascita, l'esistenza in vita, il decesso, il matrimonio, lo stato civile, l'unione registrata, la residenza.