Il periodo di osservazione costituisce una misura preventiva al fenomeno della cosiddetta "morte apparente", in modo che la sua decorrenza dia luogo alla possibilità di sottoporre il cadavere ad autopsia, trattamenti conservativi, chiusura del feretro, sepoltura o cremazione.
Durante il periodo di osservazione, il cadavere non può essere rimosso dal luogo in cui si trova, nè essere sottoposto a manipolazioni o trattamenti, salvo che queste non rispondano a misure di pietas e comunque tali da non ostacolare il concretizzarsi di eventuali manifestazioni di vita.
In Emilia Romagna è ammesso il trasporto anche prima del completamento del periodo di osservazione.
La funzione del periodo di osservazione è, per molti versi, simile a quella della visita necroscopica, mirando entrambe all'accertamento dell'effettività del decesso.
Normalmente il periodo di osservazione si svolge per una durata di 24 ore decorrenti dalla morte, ma è elevato a 48 in casio di morte improvvisa o sussistenza di dubbi di morte apparente.
Una riduzione del periodo di osservazione rispetto a quella ordinaria può avvenire nei seguenti casi:
- morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità;
- il cadavere presenti segni di avanzata putrefazione;
- per altre ragioni speciali.
In tali casi il responsabile del servizio dellì'ASL può proporre la riduzione del periodo di osservaizone, che viene disposto dal sindaco.