Una volta terminata favorevolmente l’istruttoria della domanda di cittadinanza, l’autorità italiana competente emana il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana che deve essere notificata all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte della Prefettura.
Una volta che l’interessato è entrato in possesso del decreto di concessione, deve presentarsi al Comune di residenza per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana (art.10 Legge n.91/1992).
La formula da pronunciare è: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato" (formula n.81 del decreto del Ministero dell'Interno del 5/04/2002).
Il giuramento non è altro che il momento in cui il cittadino si impegna, mediante la lettura dello stesso, a rispettare tutti i doveri e diventa portatore dei diritti concessi ai cittadini italiani.
Tutti i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge, indipendentemente dal fatto che siano cittadini italiani dalla nascita oppure naturalizzati.
Dal giorno dopo del giuramento, si diventa effettivamente cittadini italiani e si può cambiare la carta d’identità al Comune e richiedere il rilascio del passaporto italiano alla Polizia di Stato.
A volte, quando le generalità sul cognome cambiano con l’acquisto della cittadinanza italiana, è necessario recarsi anche all’Agenzia delle Entrante per richiedere la correzione del proprio codice fiscale.
I figli minori di età
A seguito del giuramento anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani, previa attestazione del Sindaco.
Il concetto di convivenza, richiamato dall'art.14 della L. n.91/1992, non deve consistere nella mera iscricizione anagrafica al medesimo indirizzo del genitore divenuto italiano e del figlio minore, ma il legame che lega il genitore al figlio in modo stabile e duraturo può andare ben oltre una mera coabitazione.
Innanzitutto è necessario ricordare come "La residenza del cittadino in anagrafe registrata e certificabile, ha valore puramente presuntivo e non può essere assuanta quale prova assoluta ed inoppugnabile della effettivadimora abituale come negli stessi atti anagrafici riportata" (TAR Piemonte, Sez.1, sentenza n.4089/2010).
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, la condizione di convivenza cui fa riferimento l'art.14 prima citato "ove si tratti di famiglie i cui componenti siano di nazionalità diversa da quella italiana, non può essere interpretato in senso rigido come condivisione permanente e senza interruzioni della residenza, ma deve essee inteso come mantenimento di un legame effettivo, tramite una comunone di vita che ben può conservarsi, con i moderni mezzi di comunicazione e trasporto, anche nel caso in cui i genitori per ragioni di lavoro o latri motivi, dimorino con i figli per periodi intervallati da assenze, ma con una continuità sufficiente a mantenere un legame anche fisico" (Tribunale di Padova, sentenza n.120/2012).
"Il legame tra genitori e figli può anche estrinsecarsi non necessariamente in una convivenza fisica, bensì in un vincolo morale e spirituale tra di essi, dovendosi ravvisare in ciò l'esatto contenuto della convivenza stabile ed effettiva" (Tribunale di Roma, prima sez. civile, sentenza n.44/2015).
"L'effettività della convivenza presuppone continuità di uno stabile rapporto famigliare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continua ad esercitare la sua responsabilità genitoriale, così assicurando l'effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell'inserimento del primo nel contesto nazionale sncito in virtù della ocnseguita cittadinanza. Di conseguenza, a prescindere dal genitore con cui il figlio di fatto conviva, il semplice fatto che persista la frequentazione da parte dell'altro genitore integra il requisito della convivenza stabile ed effettiva richiesta dalla legge" (Tribunale di Roma, sentenza del 4/07/2014).
E' comunque a carico del genitore richiedente fornire, mediante idonea documentazione, la prova della convivenza stabile ed effettiva ance se intesa come persistenza ed effettività del vincolo genitoriale, ovviamente ocn riferimento alla data di acquisto della cittadinanza italiana, e l'ufficio di stato civile procede a verificare la condizione di convivenza.
Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.