La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato, e non è da confondersi con la Nazionalità che è il senso di appartenenza ad una nazione per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.
La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis, Principio del diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso.
Acquisizione della cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si può variamente acquisire:
- automaticamente, secondo lo jus sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
- su domanda, secondo lo ius sanguinis o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
- su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini dell'UE);
- per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
- per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (jus sanguinis), stranieri nati in Italia (jus soli), cittadini di altri paesi dell'Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi.
- per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
- su domanda, per essere nati in territori già italiani.
- su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.
Il diritto alla cittadinanza per jus sanguinis non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni:
- l'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
- l'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua secondo l'articolo 1 comma 2, Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.