Art. 16 d.P.R. 601/1973 – Procedimenti del credito artigiano, cinematografico e teatrale se già concessi
Art.16 tab.B d.P.R. n. 601/1973: "Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori: 1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148; 3) credito all'artigianato, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949; 5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819; 7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; 8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949; 9) credito peschereccio di esercizio."