Ufficio Pesca

Ultima modifica 13 ottobre 2021

Informazioni

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L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca
professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione,
autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi
specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per
la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione,
autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli
attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26.
3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale
in materia.

La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla
ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la
causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido
.
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti
svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica
amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli
impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi
del presente articolo
;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela
della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni
piscatorie
;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul
territorio della Regione Emilia-Romagna.


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